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Le disposizioni urgenti per il lavoro agricolo 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che stabilisce un esonero contributivo per tutto il 2024 (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Il D.L. n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale“, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio.

Il provvedimento prevede diverse misure di sostegno alle imprese agricole, tra queste, all’articolo 2 si stabilisce l’ampliamento dei soggetti destinatari di alcune agevolazioni contributive a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023.

In particolare, per i periodi di contribuzione dal 1°  gennaio  2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della Legge n.  67/1988,  con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale  dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all’allegato 1 al D.L n. 61/2023 trovano applicazione nella misura determinata dall’articolo  01, comma 2, lettera  b), del D.L. n.  2/2006.

Inoltre, il decreto in commento prevede (articolo 2, comma 3) che all’articolo  38  del  D.L. n. 98/2011 venga soppresso il comma 7 che a sua volta aboliva gli elenchi nominativi trimestrali per l’accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato

Fermo restando quanto stabilito in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e dei provvedimenti di variazione, l’INPS viene incaricato di procedere alla pubblicazione, con modalità telematiche, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione (articolo  9-quinquies, D.L. n. 510/1996). 

Infine, l’INPS viene autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con modalità telematiche, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con comunicazione individuale a mezzo  raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità.

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