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Inapplicabilità del regime di esclusione per indennità obsolete convertite in welfare aziendale

In una nuova risposta l’Agenzia delle entrate affronta il tema dell’inapplicabilità del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente per indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale (Agenzia delle entrate, risposta 31 luglio 2025, n. 195).

La Società Istante ha rappresentato che il proprio contratto collettivo nazionale di riferimento consente di definire, in sede aziendale, modalità di conferimento di importi spettanti ai lavoratori in sostituzione delle indennità soppresse agli istituti di welfare contrattuale.
In esecuzione di tale previsione, la Società ha stipulato un accordo sindacale che, a partire dal 1° gennaio 2025, prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità per i lavoratori interessati di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti.
L’Istante ha sottolineato che:

  • le somme e i servizi sono destinati a un gruppo omogeneo e predefinito di dipendenti (l’intera categoria che percepiva le indennità soppresse), escludendo assegnazioni solo per specifici lavoratori;
  • questi benefit non assumono una connotazione strettamente reddituale, essendo utilità aggiuntive concesse a seguito della soppressione di indennità precedenti che avevano finalità retributive, ma che sono state eliminate a causa della loro obsolescenza;
  • il conferimento a welfare contribuisce a una strategia di fidelizzazione dei dipendenti, aumentando la loro soddisfazione e motivazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha ricordato l’articolo 51, comma 1, del TUIR il quale stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Ciò include sia emolumenti in denaro sia beni, servizi e opere offerti dal datore di lavoro.
L’articolo 51, comma 2 e 3, del TUIR individua specifiche deroghe, elencando opere, servizi, prestazioni e rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Tuttavia, queste deroghe si applicano a condizione che l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito e non violi i principi di capacità contributiva e progressività dell’imposizione.

 

La risoluzione 25 settembre 2020, n. 55/E, ha già avuto modo di chiarire che se i benefit rispondono a finalità retributive, il regime di esenzione non può applicarsi. Un piano di welfare che preveda un’erogazione in sostituzione di somme che costituiscono retribuzione fissa o variabile dei lavoratori non è in linea con le disposizioni dell’articolo 51, commi 2 e 3, del TUIR.
Le disposizioni derogatorie dell’articolo 51, essendo agevolative, non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, e tra queste non è compresa l’ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni altrimenti imponibili basata su una scelta dei soggetti interessati.
Non è coerente con la ratio della normativa consentire la riduzione dei redditi imponibili in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai lavoratori. Di conseguenza, i benefit erogati in un piano welfare in cui i lavoratori hanno deciso di non percepire un premio in denaro assumono rilevanza reddituale.

L’unica eccezione a tale regola è disciplinata dall’articolo 1, commi 182 a 188, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dove è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione”, con la possibilità di convertire tali premi in prestazioni di welfare senza che concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente.
La Circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ha precisato che questa disposizione si applica solo se congiuntamente:

– le somme costituiscono premi o utili riconducibili al regime agevolato (premi di risultato);

– la contrattazione di secondo livello attribuisce al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui all’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR.

Pertanto, la disposizione agevolativa non si applica nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per i premi di risultato.

 

Nel caso della Società Istante, l’accordo sindacale prevede la soppressione di indennità obsolete e la possibilità di conferire a welfare gli importi corrispondenti. Queste indennità non rientrano nella definizione di “premi di risultato”. Inoltre, in mancanza di una scelta esplicita per il welfare, i dipendenti avrebbero ricevuto le indennità abolite sotto forma di un “ad personam” pari al 100% del valore medio percepito negli ultimi 5 anni. Ciò dimostra che la conversione a welfare è una sostituzione di voci imponibili della retribuzione.

In ragione di queste circostanze, l’Agenzia delle entrate ritiene che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente, in prestazioni di welfare, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, del Tuir. Pertanto, tale quota deve essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

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