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CCNL Scuole Private (Fiinsei-Confal): sottoscritto il rinnovo contrattuale per i dipendenti del settore



Il rinnovo prevede nuovi minimi e l’erogazione dell’Una Tantum entro il prossimo 31 dicembre


Il 28 ottobre 2025 Fiinsei, Confimprese Italia insieme a Ciu-UnionQuadri e Confal-Federazione Scuola hanno siglato il rinnovo contrattuale 2025/2028 che si applica ai dipendenti delle scuole di ogni ordine e grado associate a Fiinsei in Italia e all’Estero. Il contratto decorre dal 1° settembre 2025 e scade il 31 agosto 2028.


Tra le novità previste si segnalano incrementi retributivi e il pagamento dell’Una Tantum entro il 31 dicembre 2025.






































Livello Minimo mensile/orario Orario ordinario mensile
I Livello – Operai 1.350,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
Il Livello – Impiegato d’ordine 1.400,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
III Livello – Impiegato di concetto 1.500,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
IV Livello – Dirigenti servizi amministrativi 1.900,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li
V Livello – Docenti di scuola dell’infanzia 1.480,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VI Livello – Docenti di scuola primaria 1.600,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VII Livello – Docenti di scuola secondaria di I e II grado 2.230,00 euro 165 (4,33×38) ore sett.li
VIII Livello – Dirigenti scuole di ogni ordine e grado 2.470,00 euro 173 (4.33×40) ore sett.li

Viene precisato che al docente con incarico di coordinatore delle attività didattiche deve essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che viene stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.


Entro il 31 dicembre 2025 è prevista l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 200,00 euro per il personale non docente al III livello impegnato per carchi di lavoro riguardanti l’adozione del registro elettronico, la pagella elettronica ed il protocollo informatico.


Inoltre, viene stabilito che il compenso da corrispondere ai personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in 18,20 euro


Per quanto concerne i contratti a tempo determinato, per il personale docente non abilitato è previsto che, in casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato, debitamente confermata dagli Uffici Scolastici Regionali, i gestori delle scuole paritarie potranno conferire incarichi a tempo determinato al personale fornito solo del prescritto titolo di studio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali. Inoltre, il contratto a tempo determinato, comprensivo dei rinnovi e/o delle proroghe aventi ad oggetto l’incarico di insegnamento, includendo anche rinnovi e/o proroghe eventualmente avvenuti prima dell’entrata in vigore del presente contratto, non può avere una durata superiore a 12 mesi aumentato di ulteriori 72 mesi e ulteriormente fino all’espletamento delle procedure concorsuali che permettono il conseguimento dell’abilitazione. 
Per quanto riguarda, invece, l’apprendistato professionalizzante, la durata per il IV livello è fissata in 36 mesi
Inoltre, sono previsti aumenti per l’indennità dei congedi parentali è pari a:
80% ai lavoratori dipendenti che finiscono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023;
– 80% ai lavoratori dipendenti che concludono il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024. 
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il 6° anno di vita del bambino (oppure entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento dei 18 anni). L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di 3 mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. L’indennità si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari.

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