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Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, ai sensi del principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 deve intendersi sostitutiva di quella precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 279).

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, riconosce un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta in argomento spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (cfr. circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023):

– sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra citati.

Con riferimento alla particolare fattispecie in esame, al fine di verificare l’applicabilità dell’Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, il quale ha affermato che l’Istante per tutto il triennio 2022-2024, è stato ammesso al contributo per il settore ”centri di produzione” prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 e precedentemente, lo stesso è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV. Per il triennio 2025 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell’ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 e per il settore ”festival di musica” prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024.

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura ha chiarito che ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente.

Dunque, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’Istante nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che l’Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo e rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.

 

 

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